Articolo 12 – Contratto di assunzione

Articolo 12

1. L’assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la categoria alla quale il dipendente viene assegnato per titoli o mansioni in base agli articoli 15 e 16 del presente contratto;
c) la misura della retribuzione;
d) la durata dell’eventuale periodo di prova.
e) l’eventuale apposizione del termine e la tipologia del contratto.

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