Articolo 14 – Documentazione per l’assunzione

Articolo 14

1. All’atto dell’assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:

a) Documento d’identità valido;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) stato di famiglia;
d) titolo di studio conseguito;
e) scheda professionale, se rilasciata dall’Agenzia dell’impiego, nonché attestato di disoccupazione per eventuali assunzioni agevolate;
f) per i rapporti di apprendistato, dichiarazione circa eventuali precedenti rapporti di lavoro, sia di apprendistato che non,
g) documenti e dichiarazioni per l’applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.

2. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni le variazioni di residenza
e/o domicilio.

Torna su