Articolo 16 – Periodo di prova

Articolo 16

1. L’eventuale periodo di prova non può superare i sei mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto. Nell’eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al T.F.R.

2. Durante l’eventuale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

3. Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente confermate le basi dell’inquadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio.

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