Articolo 17 – Inquadramento del personale – Classificazione del personale

Articolo 17

1. Il personale viene inquadrato come segue:

QUADRO:
Prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obbiettivi di una agenzia di assicurazione.

I^ CATEGORIA SUPER:
Impiegato di concetto che svolge, non occasionalmente, compiti operativamente autonomi e ha funzioni di controllo e/o coordinamento dell’attività dell’agenzia o di sedi distaccate dalla stessa e abbia acquisito una rilevante qualificazione professionale nel settore assuntivo e/o amministrativo e/o tecnico organizzativo e/o gestionale.

I CATEGORIA:
Vice capo ufficio; impiegato di concetto, che svolge mansioni gestionali e/o assuntive qualificate secondo le direttive di carattere generale impartite dal datore di lavoro o dal diretto superiore gerarchico; impiegato addetto alla trattazione degli affari, che valuta il rischio con l’ausilio dei tariffari, definisce le clausole operando nella prevalenza dei rami anche all’esterno dell’agenzia; impiegato addetto al servizio cassa e/o contabilità dell’agenzia, avente un collaboratore.

II CATEGORIA:
Impiegato; impiegato incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami e/o dell’intermediazione assicurativa, anche all’esterno dell’agenzia; impiegato addetto al servizio cassa o contabilità dell’agenzia; impiegato che svolge compiti amministrativi, d’ordine e attività impiegatizie esecutive; operatore meccanografico che opera in via prevalente all’elaborazione dati e/o al video terminale. L’impiegato che sia unico dipendente d’agenzia viene automaticamente inquadrato in II categoria.
Le parti si danno reciprocamente atto che la figura dell’incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami e/o dell’intermediazione assicurativa potrà prevedere, su direttiva del datoredi lavoro, fermo restando il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, l’impiego del lavoratore medesimo sia all’interno dei locali aziendali, sia all’esterno di essi.

III CATEGORIA:
Impiegato che svolga le seguenti mansioni: commesso, autista, fattorino, addetto esazioni, dattilografo anche con uso di video scrittura, archivista, centralinista, addetto all’ufficio posta.
2. Il datore di lavoro, ai sensi della Legge del 13 maggio 1985, n.190, è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.

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