Articolo 19 – Preferenze per la mobilità interna

Articolo 19

1. L’agenzia nell’affidare mansioni di maggiore responsabilità o per il conferimento delle nomine a gradi od incarichi superiori, esaminerà l’opportunità di favorire il personale in servizio.

2. L’avvenuta frequenza con esito positivo di corsi di formazione in materie assicurative costituirà criterio di preferenza in caso di mobilità interna di personale.

3. A tal fine le agenzie potranno utilizzare i progetti formativi di cui all’art. 4 , comma 2, lett .d) ed f).

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