Articolo 23
1. La somministrazione di lavoro è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 2 D.L.gs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003, con esclusione del comma 3 dell’art.20 così come modificati dai successivi interventi legislativi.