Articolo 28 – Orario di lavoro

Articolo 28

1. L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.

2. Le ore di lavoro settimanali possono essere distribuite in 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato.

3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.

4. Con accordi territoriali promossi da almeno una delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie il presente CCNL, potranno essere raggiunte intese in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale (in particolari situazioni organizzative, località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili);
c) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);d) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 6.

5. A seguito di intese sui precedenti punti b) e c), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 15 ore.

6. Qualora l’intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore:
• per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese);
• per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese).
Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data di sottoscrizione del presente CCNL; allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.

7. Diverse modalità per l’applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale, come previsto al comma 4 del presente articolo.

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