Articolo 31
1. La retribuzione è costituita dallo stipendio iniziale tabellare, dagli scatti periodici di anzianità, dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito nonché da tutte le altre voci di carattere continuativo e di ammontare determinato ricorrenti mensilmente.
2. La retribuzione si intende stabilita per ammontare annuo e la sua corresponsione avverrà per mezzo di 14 quote.
3. Essa sarà corrisposta come segue:
– 12 mensilità solari entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento;
– la quattordicesima mensilità di importo uguale alle altre 12 mensilità, entro il 15 giugno;
– la tredicesima mensilità sarà pari all’importo di una mensilità normale e sarà corrisposta entro il
15 dicembre.
Tali due quote si intendono corrisposte per anno solare di competenza: 1° gennaio/31 dicembre.
Per accordo intercorso tra datore di lavoro e lavoratore, da comunicarsi all’Ente Bilaterale EBISEP, nella lettera di assunzione o anche successivamente, potrà essere previsto il pagamento delle mensilità aggiuntive in ratei mensili congiuntamente al pagamento della retribuzione ordinaria.
4. Al quadro viene riconosciuta la stessa retribuzione lorda spettante al lavoratore inquadrato nella I^ Categoria Super, con l’aggiunta di una indennità di funzione pari a € 600 lordi annue per 14 mensilità. L’indennità di funzione viene erogata per quote fisse mensili.
5. La prestazione sostitutiva della mensa (art. 25) e l’indennità forfettaria di missione (art. 50) non hanno valore retributivo: esse quindi non entrano a far parte del calcolo per il T.F.R., non sono soggette a scatti di anzianità, non entrano nel calcolo delle indennità sostitutive di ferie e/o festività, non entrano a far parte del valore retributivo della 14a e della 13a mensilità e vengono godute, ricorrendone le relative condizioni, solo per i giorni lavorativi di effettiva presenza.