Articolo 32 – Scatti di anzianita’

Articolo 32

1) i lavoratori hanno diritto a 15 scatti biennali.

2) Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.

3) A far data dalla firma del presente ccnl, gli scatti saranno commisurati al 2,12 % dello stipendio tabellare in vigore alle varie scadenze.

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