Articolo 34 – Premio aziendale di produttivita’

Articolo 34

1. E’ istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello.

2. Il Premio aziendale di produttività è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie.

3. Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.

4. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:

+ 2 punti +4punti +6punti

I^ Categoria Super € 150,00 200,00 250,00
I^ Categoria € 140,00 190,00 240,00
II^ Categoria € 125,00 165,00 210,00
III^Categoria € 110,00 150,00 190,00

5. Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo.

6. I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R. Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

7. Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma.
In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.

8. La corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione.

9. Le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell’incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 -3° comma – della legge 30/4/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all’ultimo comma di dettoarticolo, così come previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito in Legge 23/5/1997, n.135.

10. Le singole Agenzie comunicheranno allo SNA entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.

11. Diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente articolo potranno essere oggetto di accordi di II livello, da porre in essere esclusivamente nelle aziende con più di 15 dipendenti.

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