Articolo 37 – Anzianita’ convenzionali

Articolo 37

1. Al personale di cittadinanza italiana saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:

– un anno ai decorati di medaglia e/o croce al valore militare e/o promossi per merito di guerra;
– un anno ai mutilati e/o invalidi di guerra, ai mutilati e/o invalidi civili, ai mutilati e/o invalidi per cause di servizio;

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