Articolo 39 – Programmazione delle ferie

Articolo 39

1. La programmazione delle ferie avrà luogo con le seguenti procedure:

a) entro il 31 marzo di ogni anno ciascun lavoratore presenterà all’azienda proposta scritta di fruizione di ferie per uno o più periodi, per un minimo del 50% ed un massimo pari a quelle spettanti, comprensive di quelle eventualmente residue, frazionate di norma in non più di tre periodi; il periodo minimo di cui sopra si intende riferito ad un’anzianità intera da maturare fino al 31 dicembre dell’anno in corso, e proporzionalmente ridotto per anzianità inferiori; il lavoratore avrà comunque facoltà di richiedere la fruizione di un massimo di 5 giorni di ferie, a singole giornate, intere o mezze;
b) entro il 30 aprile dell’anno stesso il datore di lavoro comunicherà a ciascun lavoratore il periodo o i periodi assegnati, tenuto conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle proposte avanzate dal lavoratore, come indicato al precedente punto a); in caso di mancata comunicazione scritta al lavoratore da parte del datore di lavoro entro tale data (30/4) si intenderà accettato il piano ferie presentato dal lavoratore;
c) i lavoratori assunti successivamente al 31 marzo dell’anno potranno comunque presentare la proposta scritta di cui al punto a) in tempo utile per consentire al datore di lavoro la relativa programmazione, che sarà comunicata al lavoratore entro un mese dalla presentazione della proposta, con le stesse condizioni precisate al punto b);
d) il periodo delle ferie potrà essere frazionato, per esigenze di servizio, salvaguardando un periodo continuativo pari almeno al 50% di quello spettante al singolo lavoratore, e saràcollocato, di norma, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, salvo diverse proposte del lavoratore stesso;
e) nell’assegnazione dei turni di ferie il datore di lavoro darà la precedenza alle proposte provenienti dai lavoratori con maggiore anzianità e/o carichi famigliari, tenendo altresì conto delle condizioni di salute e/o famigliari del lavoratore stesso.

2. Il lavoratore che abbia un saldo ferie residuo, riferito alla fattispecie di cui all’art. 38, 7°comma, lett. c), maturato da oltre 24 mesi, avrà la facoltà di scelta, relativamente a tale saldo ferie, circa l’effettiva fruizione o la percezione della relativa indennità sostitutiva.

3. L’opzione di cui sopra dovrà essere esercitata entro il 31 marzo di ogni anno, in coincidenza con la proposta di cui al 1°comma, lett. a) e potrà riguardare solo le eccedenze maturate da oltre 24 mesi.

4. Nel caso che il lavoratore abbia scelto la corresponsione dell’indennità sostitutiva, questa dovrà essergli corrisposta unitamente alla retribuzione del mese di aprile.

5. Nel caso che il lavoratore abbia scelto la fruizione, lo stesso avrà facoltà di indicare per iscritto il o i periodi nei quali intende fruire dell’eccedenza di cui sopra.

6. L’eventuale diniego del datore di lavoro rispetto ad alcuno o a tutti i periodi scelti dal lavoratore, a norma di quanto previsto al precedente paragrafo, dovrà essere motivato, sempre per iscritto.

7. Non è ammessa la rinuncia alle ferie.

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