Articolo 42 – Permessi

Articolo 42

1. Il datore di lavoro su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi.

2. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, per visite mediche e terapie documentate.

3. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione.

4. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 2 la retribuzione decorre normalmente.

5. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n° 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 25 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro.

6. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso.

7. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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