Articolo 48
1. Il lavoratore che si assenta per malattia dovrà darne immediata notizia, oltre alle normali comunicazioni, al datore di lavoro e far pervenire, nel secondo giorno di malattia, se la stessa è di durata superiore ad un giorno, il certificato medico che giustifichi anche il primo giorno.
2. Qualora la malattia si protragga oltre il giorno di scadenza del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, il lavoratore dovrà avvertire immediatamente il datore di lavoro e far pervenire all’agenzia nuovo certificato medico di proroga della malattia.