Articolo 49 – Malattia: visite di controllo

Articolo 49

1. Durante il periodo di assenza, il datore ha facoltà di fare accertare l’esistenza della malattia o infortunio e di controllare il decorso nei modi e nei limiti di cui all’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

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