Articolo 50
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli da 47 a 49 saranno rimessi, a richiesta dei datori di lavoro, secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al precedente articolo 4, 5 comma, con le modalità e nelle misure previste dallo stesso, ai datori di lavoro in regola con quanto contenuto in detto Regolamento, nonché in regola con i pagamenti indicati all’art. 3 del presente CCNL.