Articolo 55 – Pari opportunita’ – Molestie sessuali

Articolo 55

1. Con riferimento alle tematiche concernenti le Pari Opportunità, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò indispensabile costituire una Commissione mista nazionale per utilizzare gli strumenti di legge più idonei al fine di favorire specifiche iniziative

2. Eventuali costi per il funzionamento della predetta Commissione saranno a carico dell’EBISEP.

3. Si intende recepito quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n° 145, che prevede all’art. 2, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater, la normativa in materia di molestie sessuali.

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