Articolo 57 – Trasferte – Missioni

Articolo 57

1. E’ in facoltà del datore di inviare i lavoratori in missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente la propria attività. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione.
Non costituisce missione la partecipazione a corsi e convegni formativi

2. Quando quest’ultima abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata lavorativa, verrà corrisposto ai lavoratori interessati anche un’ulteriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili.

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