Articolo 59 – Comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro

Articolo 59

1. In tutti i casi da a) a d) di cui al precedente articolo 51, la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere effettuata per iscritto e a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con altro mezzo equipollente, o con raccomandata a mano.

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