Articolo 60 – Preavviso

Articolo 60

1. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, escluso il caso di giusta causa, dovranno essere osservati i seguenti termini di preavviso:

a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto un anno di servizio: 15 giorni;
b) 30 giorni per tutti gli altri lavoratori.
c) in caso di dimissioni da parte del lavoratore: 15 gg o 1 mese a seconda che abbia superato o meno un anno di servizio.

Il datore di lavoro potrà discrezionalmente esonerare il dipendente dal preavviso.

2. Il termine di preavviso decorre dalla ricezione della lettera di licenziamento, o dimissioni.

3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata secondo i criteri di legge.

4. E’ tuttavia in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

5. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà considerato agli effetti del computo dell’anzianità.

6. E’ Facoltà delle parti, previo accordo, sostituire tutto o parte del preavviso con giornate di ferie.

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