Articolo 62
1. Ferme restando le condizioni di erogabilità stabilite dall’8° comma dell’art. 2120 c.c., così come modificato dall’art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, in parziale deroga ai limiti percentuali di accoglimento delle richieste di anticipazione del trattamento di fine rapporto da parte dei dipendenti, così come fissate dal 7° comma della norma anzidetta, le eventuali richieste saranno accolte fino alla concorrenza di un importo non superiore al 30% della somma delle indennità complessivamente maturate al 31 dicembre dell’anno precedente da tutto il personale dell’agenzia con il massimo del 70% dell’indennità di fine rapporto maturate dal lavoratore richiedente.
2. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, sopra richiamato, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 2,della Legge 53/2000, e di cui agli articoli 5 e 6 della stessa Legge 53/2000. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
3. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.