Articolo 70
1. le piattaforme contrattuali per il rinnovo del C.C.N.L. saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. Il C.C.N.L. ha durata triennale sia per la parte normativa che per la materia retributiva.
3. Lo SNA, CPMI ITALIA, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS assumono l’impegno alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni ed in tal senso concordano che in sede di rinnovo biennale della parte economica del C.C.N.L., potranno stabilire incrementi retributivi per il successivo biennio, che tengano conto dello scarto dell’inflazione reale del biennio precedente rispetto a quella presa a base per gli aumenti di tale biennio (calcolato in base al differenziale delle relative medie annuali), nonché del tasso di inflazione programmata per il biennio successivo.