Articolo 71 – Assetti Contrattuali – Indennita’ di vacanza contrattuale

Articolo 71

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione.

2. L’importo di detto elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti.

3. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.

4. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

5. Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive riportate dal C.C.N.L. nelle allegate Tabelle stipendiali comprensive degli scatti di anzianità.6. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

7. L’indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le medesime modalità di cui ai punti precedenti in occasione del rinnovo biennale della parte economica.

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