Articolo 1
1. Le categorie di inquadramento professionale per gli apprendisti saranno le stesse in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato.
2. Il trattamento economico sarà ragguagliato a quello previsto per la categoria per cui è svolto l’apprendistato, e le retribuzioni sono previste nelle seguenti misure:
=> per la prima metà del periodo di apprendistato l’85%
=> per la seconda metà del periodo di apprendistato il 90%.