Apprendistato professionalizzante
Articolo 2 – Durata dell’apprendistato

Articolo 2

1. La durata del periodo di apprendistato è fissata in mesi:
=> Ia cat. 60;
=> IIa cat. 54;
=> IIIa cat. 48

2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Ente Bilaterale Ebisep entro cinque giorni dall’assunzione il numero degli apprendisti assunti con tale tipologia contrattuale nonché il numero degli apprendisti di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

3. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle regioni, l’EBISEP potrà suggerire linee di indirizzo diverse.

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