Art. 5
1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., comma 1, n. 1 e n. 3.
2. È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Norma Transitoria
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.