Art. 24 – Nozione di unità produttiva e organismi sindacali aziendali

Art. 24

Ai fini dell’applicazione del presente contratto, per unità produttive si intendono quelle previste dall’art. 24 dell’accordo 25 novembre 2015 sulle libertà sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali della/e unità produttiva/e interessata/e di cui all’accordo 25 novembre 2015. Si fa salvo quanto sarà concordato nell’ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali unitarie.

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