Art. 26
Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.
Controlli a distanza
1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 30 giugno 2016, una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
Indicatori di “pre-crisi”
Quale misura transitoria per le imprese che presentino squilibri misurabili attraverso indicatori tali da individuare lo stato di “pre-crisi” – che verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione paritetica nazionale, entro il 30 giugno 2016 – le Parti aziendali opereranno sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette erogazioni, il necessario equilibrio.
Commissione nazionale sulla C.a.s.di.c.
Le Parti stipulanti istituiranno entro il 30 giugno 2016 una Commissione nazionale paritetica per esaminare nel complesso le problematiche relative alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito.
Cantiere di lavoro sull’inquadramento del personale
1. È istituito fra le Parti un Cantiere di lavoro per la definizione di un nuovo sistema di classificazione del personale, delle connesse declaratorie e degli eventuali profili professionali esemplificativi, allo scopo di rendere più flessibile la vigente disciplina, adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese del settore.
2. I lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, ai fini del successivo rinnovo contrattuale.
Decreti attuativi del c.d. Jobs Act
Su richiesta di una delle Parti, si procederà ad un incontro per valutare i riflessi sulla disciplina contrattuale di settore dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act. In relazione a quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a quanto contenuto nel verbale di accordo 19 aprile 2013 (in appendice n. 4), le Parti si incontreranno entro 30 giorni dell’entrata in vigore del decreto delegato in materia, per valutarne i criteri applicativi presso le aziende destinatarie del contratto, con particolare riguardo a possibili modalità innovative che favoriscano l’equilibrio di genere e all’attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore (v. accordo 15 dicembre 2015, in appendice n. 4).
Sicurezza antirapina
Le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie considerano il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Azionariato dei dipendenti
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori della Commissione di studio prevista dall’accordo quadro “per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa”.
Promotori finanziari
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2016 per approfondire la tematica.
Commissioni nazionali di studio
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio per esaminare, ai fini di un riordino dell’attuale normativa contrattuale, le tematiche degli scatti di anzianità e scala parametrale, entro il 30 giugno 2016.
Commissione paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione normativa
1. È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per la semplificazione e razionalizzazione delle normative contenute nel contratto nazionale, in adempimento dell’impegno assunto con l’art. 7 dell’accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali – Regole per un contratto sostenibile.
2. Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro il 30 giugno 2016.
Previdenza complementare
1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.
2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto per i necessari adempimenti.