Art. 77
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa o del lavoratore/lavoratrice per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 58 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
e) per dimissioni;
f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
g) per morte.
2. Quanto previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da 4 a 7, si applica a tutti i lavoratori/lavoratrici delle imprese che occupino complessivamente più di 15 dipendenti. Tale previsione si riferisce ai lavoratori, in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese che occupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data.
3. L’impresa comunque rilascia al lavoratore/lavoratrice, all’atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l’impresa, delle mansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.