Art. 108 – Flessibilità individuali

Art. 108

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’impresa può accordare:

– al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita;

ovvero,

– ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti;

– ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.

2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.

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