Appendice n. 4
Il 15 dicembre 2015, in Roma
(Omissis)
premesso che:
– l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall’art. 1, comma 339, lett a), l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di congedo parentale, prevede che “la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”;
– l’art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, prevede che “in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo”;
– con l’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, le Parti hanno previsto di incontrarsi per valutare, tra l’altro, i criteri di attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore;
– le Parti stesse intendono dar corso a tale impegno, fissando modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali omogenee per tutto il settore e finalizzate ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello dell’impresa ad una efficiente organizzazione del lavoro,
tutto ciò premesso e considerato si conviene che
a far tempo dal 1° febbraio 2016, la fruizione oraria del congedo parentale, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge in materia, è consentita secondo le seguenti modalità:
– il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera la cui somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere;
– ai fini dell’esercizio di tale facoltà il personale dovrà presentare all’azienda – con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi – una domanda in forma scritta unitamente alla documentazione inoltrata all’INPS, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la collocazione nella giornata. Nei casi di oggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine di preavviso, troverà comunque applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001;
– oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
– la paga oraria e giornaliera è calcolata secondo i comuni criteri utilizzati nel settore. Il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è confermato in 7 ore e 30 minuti (8 ore nel caso di contratti complementari).
Dichiarazioni Delle Parti
Le Parti proseguiranno i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del ccnl 19 gennaio 2012 e all’accordo 19 aprile 2013.
Le Parti si incontreranno in caso di eventuali variazioni da parte dell’INPS delle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo orario dei congedi parentali per valutarne gli effetti ai fini del presente accordo.