Appendice n. 10 – Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione
Appendice n. 10 – Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.)

Appendice n. 10

REGOLAMENTO

Roma, 31 maggio 2012

Art. 1 – Denominazione e finalità

1. Il “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo.

2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo stesso.

3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell’art. 3 del relativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.

Art. 3 – Comitato di Gestione della Sezione Speciale

1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell’ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all’erogazione delle prestazioni del Fondo.

2. Nell’ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell’Ente.

3. L’attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l’anno solare.

4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2018, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti collettivi di cui all’art. 1 e fermo, comunque, l’espletamento delle residue attività connesse all’operatività del Fondo.

Art. 4 – Alimentazione della Sezione Speciale – Contributi dei lavoratori

1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2018, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.

3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.
Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua.
I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.

4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di Gestione provvede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.

Art. 5 – Mancato/Ritardato versamento

1. Tutti i versamenti – di cui all’art. 4 che precede – devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.

2. Trascorso il termine utile per il versamento, l’Azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l’applicazione, dandone comunicazione all’Azienda.

Art. 6 – Prestazioni a favore delle Aziende

1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2018.

2. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti condizioni:

– giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
– disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
– donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);
– disabili;
– lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.

Nei casi di cui agli ultimi due alinea il predetto importo annuo è maggiorato del 20%.

3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.

4. La prestazione richiesta dall’Azienda è subordinata alla sussistenza delle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.

5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.

Art. 7 – Domanda di accesso alla prestazione

1. L’Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun/a lavoratore/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.

2.Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall’art. 4.

3. Le domande inoltrate dalle Aziende per l’accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo.

Art. 8 – Criteri di erogazione delle prestazioni

1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla presentazione – l’istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:

– il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda richiedente;

– la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all’art. 6;

– la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;

– in generale, la completezza della documentazione inoltrata.

2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque, l’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.

3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.

4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto della domanda, l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.

5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.

6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:

– il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;

– i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda;

– nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.

Art. 9 – Impiego dei contributi e spese di gestione

1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell’art. 4 sono destinati alle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l’attività svolta dal Fondo.

2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.

Art. 10 – Rendiconto annuale

1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.

2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull’eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.

Art. 11 – Comunicazioni e recapiti

1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.

Art. 12 – Privacy e trattamento dei dati personali

1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del d.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del Garante per la privacy.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.

2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.

* * *

Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011.

Chiarimento A Verbale

Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.

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