Appendice n. 10 – Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione
Appendice n. 10 – Verbale interpretativo

Appendice n. 10

Il 20 gennaio 2014

(Omissis)

Premesso che

con l’art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione – F.O.C.. Nella medesima disposizione è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito – Enbicredito;

il 31 maggio 2012, le Parti hanno sottoscritto il Regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo (di seguito il Regolamento) ed il 5 ottobre 2012 hanno concordato le modifiche allo Statuto di Enbicredito necessarie in conseguenza della istituzione del F.O.C.;

il 26 marzo 2013, con l’insediamento dei nuovi Organismi di governo e controllo di Enbicredito, si è avviata la fase operativa dell’attività del Fondo per l’Occupazione;

le Parti ritengono opportuno integrare le disposizioni vigenti con taluni chiarimenti applicativi nell’ottica di meglio cogliere le finalità del Fondo per l’Occupazione;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

1. Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell’ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del ccnl 19 gennaio 2012 e fintanto che permanga tale inquadramento.

2. Per stabilizzazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento, si intende l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso, o intercorra – nell’ambito della medesima azienda o di altra azienda del medesimo Gruppo bancario – un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purché:

a) i requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del Regolamento sussistano quantomeno al momento dell’instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;
b) il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all’assunzione a tempo indeterminato.

3. Al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell’occupazione nel Paese, il F.O.C, potrà erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzione e/o stabilizzazione – previste da specifici accordi aziendali o di gruppo – di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito. In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.

4. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell’instaurazione del rapporto, le prestazioni del Fondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati prima del 1° gennaio 2012 e “trasformati” dopo tale data.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, le prestazioni saranno erogate alle aziende secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 6, primo e secondo alinea del Regolamento, prendendo a riferimento la data di “trasformazione” del rapporto.

6. Per l’individuazione delle “aree geograficamente svantaggiate”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, terzo alinea, del Regolamento, è confermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto previsto dall’art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, segnatamente, del D.M. 13 novembre 2008 in base al quale “Le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l’anno 2008 in tutte le regioni e province autonome”. In considerazione della sopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo si fa riserva di introdurre successivamente criteri diversi per l’individuazione delle “aree geograficamente svantaggiate”, anche alla luce di provvedimenti legislativi/regolamentari che dovessero essere emanati in materia.
7. In sede di istruttoria di cui all’art. 8 comma 1 del Regolamento, al Comitato di gestione verrà fornito il dato relativo al contributo versato da ciascuna azienda, per quanto dovuto all’atto della domanda, ripartito come segue: contributo (indicativo) 4%; dirigenti; quadri direttivi, aree professionali. I dati di cui sopra costituiscono informazioni riservate a tutti i conseguenti effetti.

OMISSIS: bozza delibera del Comitato di gestione di Enbicredito in tema di prestazioni del FOC -Presentazione delle domande e erogazione delle prestazioni – Indicazioni operative.

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