Appendice n. 10 – Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione
Appendice n. 10 – Verbale di accordo

Appendice n. 10

Il 25 novembre 2015

(Omissis)

Premesso che

– con l’art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione – F.O.C. e si è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito – Enbicredito;

– con l’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del predetto ccnl, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018 l’operatività del F.O.C., confermando le vigenti modalità di funzionamento e misure di finanziamento;

– il punto 2 del citato accordo 31 marzo 2015 prevede che “Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, assunti a far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo, è attribuito uno stipendio nella misura mensile di euro 1.969,54, riferito alle tabelle in vigore dal 1° gennaio 2015, per quattro anni dalla data di assunzione, fermo quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del ccnl 19 gennaio 2012 in tema di contribuzione datoriale del 4% alla previdenza complementare” e che “Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo l’incremento di cui al primo alinea del presente punto 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C.”;

– l’accordo 31 marzo 2015 ha istituito un apposito Gruppo paritetico – che ha avviato i lavori il 23 luglio 2015 – con l’incarico, tra l’altro, di definire quanto necessario per realizzare l’impegno di cui all’alinea che precede e di valutare “la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato”;

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, si conviene quanto segue:

A) LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

Art. 1

4. Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 compete un importo denominato “Integrazione ex F.O.C.” a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale.

5. L’“Integrazione ex F.O.C.” è pari a euro 175,07 lordi mensili per tredici mensilità.

6. Le aziende erogheranno ai lavoratori di cui al primo comma l’importo di cui al comma che precede con le competenze mensili a far tempo dal mese di gennaio 2016. Con la medesima mensilità di gennaio 2016 le aziende corrisponderanno, in un’unica soluzione, anche l’importo arretrato relativo al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015.

7. I medesimi importi:

a) non sono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;

b) competono pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.

Art. 2

1. A fronte delle erogazioni di cui all’art. 1, il F.O.C. riconosce all’azienda le seguenti prestazioni:

– 3.145,84 euro annui (2.419,88 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto ante 1° gennaio 2015, ovvero assunto dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 senza diritto per l’azienda all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– 2.554,56 euro annui (1.965,05 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 per il quale l’azienda abbia diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al termine dell’esonero contributivo triennale sarà assicurato l’importo di cui all’alinea che precede;

– 2.800,59 euro annui (2.154,30 euro per il 2015), per ciascun apprendista.

2. Tali prestazioni sono determinate tenendo conto della differenza tra lo stipendio del livello retributivo di inserimento professionale ex ccnl 2012 e quello stabilito dall’accordo del 2015, dei connessi oneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura del 4%.

3. Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui all’art. 1, comma 4, secondo alinea e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall’azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e/o recuperare da soggetti terzi.

Art. 3

1. Le aziende, al fine di percepire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 1, sono tenute a comunicare al F.O.C., utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore interessato:

Α) nel mese di gennaio 2016:

– nome e cognome;
– codice fiscale;
– tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o apprendistato);
– eventuale diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– data di assunzione;
– termine ultimo di applicazione del livello retributivo di inserimento professionale;
– costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015.

Β) Nel mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2016:

– le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);
– costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per il periodo 1° gennaio – 30 novembre;
– eventuali variazioni rispetto a quanto già comunicato (quali, ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, venir meno dell’applicazione del livello retributivo di inserimento professionale).

Χ) Nel mese di gennaio di ciascun anno a partire dal 2017:

– le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);
– costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per la mensilità di dicembre e per la tredicesima dell’anno precedente.

2. È in facoltà del Comitato di Gestione di Enbicredito procedere a verifiche in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all’azienda la relativa documentazione.

Art. 4

1. Sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 3 il F.O.C. eroga a ciascuna azienda:

– quanto dovuto ai sensi della lett. A), dell’art. 3 entro il mese di marzo 2016;
– quanto dovuto ai sensi della lett. B), dell’art. 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno;
– quanto dovuto ai sensi della lett. C), dell’art. 3 entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Nel caso in cui le comunicazioni non pervengano nei termini indicati, ma comunque entro 3 mesi dalla scadenza degli stessi, il F.O.C. provvederà alle relative erogazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.

B) RIMODULAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.O.C. E LEGGE DI STABILITÀ 2015

Art. 5

1. Per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2015, oggetto delle prestazioni del F.O.C. di cui all’art. 6 del Regolamento 31 maggio 2012, i relativi importi sono ridotti del 50% in ciascuno dei casi in cui l’azienda abbia titolo all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118 e commi 121-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini di cui al comma che precede le aziende sono tenute a comunicare al F.O.C. – utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile – la titolarità del diritto al predetto esonero contributivo per le assunzioni/stabilizzazioni per le quali è presentata domanda di prestazione al F.O.C.

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Dichiarazione Delle Parti

Le Parti proseguiranno a partire dal gennaio 2016 gli incontri del Gruppo paritetico sulle tematiche previste dall’accordo 31 marzo 2015, per realizzarne le finalità nell’ambito delle complessive disponibilità del Fondo, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 5 del presente accordo.
In tale ambito valuteranno anche eventuali adeguamenti delle prestazioni del F.O.C. in presenza di proroga dell’esonero contributivo per il 2016.

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