Appendice n. 11
Art. 15
All’art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente 4° comma:
4. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali – e comunque per un massimo di quattro anni – trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.