Art. 5
Il presente Accordo mira a indirizzare verso modalità razionali e trasparenti il monitoraggio e l’analisi dei dati commerciali allo scopo di raggiungere gli obiettivi perseguiti con lo stesso.
Pertanto, le Parti convengono che nelle imprese destinatarie del presente Accordo:
− le comunicazioni aziendali siano improntate al rispetto della normativa vigente, senza messaggi che possano risultare fuorvianti o vessatori nei confronti dei lavoratori e lesivi della loro dignità e professionalità;
− le riunioni di orientamento commerciale siano effettuate nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa;
− il monitoraggio per la verifica degli andamenti commerciali sia attuato tramite modalità strutturate, al fine di inibire, ai vari livelli, condotte improprie ed indebite pressioni, contrarie ai principi, alle norme e alle regolamentazioni aziendali e lesive della dignità e professionalità dei lavoratori;
− la rilevazione dei dati commerciali, finalizzata anche a dare riscontro al personale circa il proprio posizionamento rispetto agli obiettivi assegnati, sia effettuata, di norma, attraverso l’utilizzo degli strumenti approntati e messi a disposizione dall’azienda, evitando gli abusi, l’eccessiva frequenza e le inutili ripetizioni.