Articolo 3
1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
2. Tale contributo, da destinare alle finalità di cui all’art. 4, è determinato nella misura complessiva così precisata:
–> A. € 1,00 a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
–> B. € 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
–> C. lo 0,25%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12 mensilità, di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso per le assenze di malattia dei lavoratori agenziali di cui all’art. 51;
–> D. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12 mensilità, di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento delle cedole di cui al successivo art. 4, comma 8, lettera b), al finanziamento del RLST di cui all’Allegato 3 del presente CCNL.
Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà inizio non appena le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato l’apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, le parti si incontreranno per valutare eventuali modifiche al contributo di finanziamento dell’Ente.
3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
4. L’importo complessivo dovrà essere versato all’Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con l’INPS dall’Ente bilaterale; la sua destinazione e l’utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le parti.
5. Le parti si danno atto che, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCNL, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo di cui al comma 2 per 12 mensilità a carico delle aziende.
6. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 20 per 12 mensilità direttamente in busta paga.