Articolo 4 – Ente Bilaterale

Articolo 4

1. E’ istituito l’Ente Bilaterale per i lavoratori dipendente dalle agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà regolato appositi Statuto e Regolamenti, che faranno parte integrante del presente CCNL

2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le parti, di cui all’art. 9;
d) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I. e dal regolamento emanato dall’IVASS;
e) assolvere alle funzioni, previste dall’accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei RLS ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.

3. L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell’Organismo paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, con accordo 2 settembre 1997.

4. Gli Organi di gestione dell’Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.

5. All’interno dell’Ente bilaterale viene gestita la “Cassa lavoratori agenziali”, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento provvede a realizzare, per mezzo di una Cassa sanitaria, le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa lavoratori agenziali sarà gestita pariteticamente dall’Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e sarà disciplinata da appositi regolamenti, che faranno parte integrante del presente CCNL.

6. I regolamenti di cui al comma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, che potranno essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.

7. Le parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

8. L’Ente provvede alla gestione:
a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze a seguito di malattia dei dipendenti, come previsto dall’art. 3, comma 2, lett. c), iv;
b) delle cedole orarie di cui all’art. 72, comma 2, relativo ai permessi sindacali;
c) i costi dell’Allegato 3, accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008.

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