Articolo 9 – Formazione professionale

Articolo 9

1. Viene stabilita l’adesione ad un Fondo concordato fra le Parti. A tal fine le Aziende provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure stabilite dall’INPS.

2. I lavoratori parteciperanno ad eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento previsti obbligatoriamente da norme di legge, o richiesti dal datore di lavoro per motivi e/o materie inerenti l’attività lavorativa. La partecipazione ai corsi di cui sopra avverrà nell’ambito dell’orario ordinario di lavoro ovvero, in caso di necessità, anche al di fuori dell’orario ordinario, in regime di lavoro straordinario, anche in eccedenza rispetto ai limiti previsti all’art. 30, comma 1.

3. Eventuali spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui al comma precedente saranno a carico del datore di lavoro e da questi rimborsate al lavoratore, qualora sostenute da quest’ultimo, previa autorizzazione. Le spese in questione saranno concordate fra le parti e regolarmente documentate, ritenendosi congrue e pertinenti le spese di sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle e fino ad un massimo di € 50 per il rimborso di due pasti giornalieri.

4. Le spese necessarie per l’iscrizione dei lavoratori in Albi e/o Registri richiesti dalla legge o dal datore di lavoro saranno ugualmente a carico di quest’ultimo.

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