Articolo 12 – Contratto di assunzione

Articolo 12

1. L’assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:

a) la data di assunzione;
b) la tipologia contrattuale;
c) la posizione organizzativa ed il livello retributivo ai quali il dipendente viene assegnato mansioni in base all’art. 18 del presente contratto;
d) la misura della retribuzione;
e) la durata dell’eventuale periodo di prova;
f) l’eventuale apposizione del termine.

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