Articolo 14
1. All’atto dell’assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a. documento d’identità valido;
b. certificato generale del casellario giudiziario;
c. stato di famiglia;
d. titolo di studio conseguito;
e. scheda professionale, se rilasciata dall’Agenzia dell’impiego, nonché attestato di disoccupazione per eventuali assunzioni agevolate;
f. per i rapporti di apprendistato, dichiarazione circa eventuali precedenti rapporti di lavoro, sia di apprendistato che non;
g. documenti e dichiarazioni per l’applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.
2. I documenti indicati alle lettere b), c), f), e g) potranno essere sostituiti da una autocertificazione da rilasciare nelle forme previste dalla legge.
3. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni lavorativi le variazioni di residenza e/o domicilio.