Articolo 17
1. Ferme le declaratorie ed i profili delineati al successivo art. 18, e quindi la loro corrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, si conviene di assumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale, eccezion fatta per le specifiche funzioni, responsabilità e mansioni riguardanti i profili di Capo ufficio e Vice capo ufficio, devono intendersi comprese in un’unica Area Professionale di concetto tutte le mansioni comprese nei profili del 3°, 4° e 5° livello, relative alle attività svolte nell’ambito delle agenzie e proprie delle stesse, nonché ogni altra attività ad esse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.
2. I lavoratori compresi nelle posizioni organizzative lª, 2ª e 3ª dell’Area Professionale B potranno essere adibiti in via promiscua a tutte le mansioni rientranti nella singola posizione organizzativa (esclusi il Capo Ufficio ed il Vice Capo Ufficio).
3. In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa superiore, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente a tale posizione organizzativa superiore, per tutta la durata di svolgimento di dette mansioni.
4. Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il lavoratore avrà diritto all’attribuzione del livello superiore, corrispondente alla posizione organizzativa superiore. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 4, relativamente alle fattispecie sostitutive ivi elencate.
5. In caso di affidamento, con ordine di servizio scritto, a mansioni inerenti posizioni organizzative inferiori, il criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni contigue dell’area professionale di concetto e per un periodo non superiore a mesi 3. Resta in ogni caso salva l’esecuzione di attività ricomprese nell’area professionale d’ordine, esclusivamente qualora ciò sia strumentale per le mansioni proprie del livello di appartenenza.
6. Possibili effetti derivanti dalla classificazione sull’organizzazione, sulle professionalità dei lavoratori e sui livelli occupazionali dovranno essere affrontati e risolti non solo con l’individuazione di nuovi profili professionali ma anche attraverso la riconversione del personale con una formazione orientata a favorire la maturazione di coerenti competenze specifiche.