Articolo 24 – Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)

Articolo 24

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dal precedente art. 11, nonché nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche e/o mansioni non previste dai normali assetti organizzativi agenziali, nell’ambito delle attività di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.

2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.

3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003, con esclusione del comma 3 dell’art. 20.

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