Articolo 27
1. I provvedimenti disciplinari sono:
a. il rimprovero verbale;
b. il biasimo scritto;
c. la multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione;
d. la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
2. A norma dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l’addebito al lavoratore, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 giorni lavorativi, per presentare le sue controdeduzioni.
3. I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) saranno applicati, per le mancanze lievi, in ordine successivo a seconda del tipo di infrazione e dell’eventuale recidiva; i provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) saranno applicati in relazione alla gravità o recidività dell’infrazione. La comunicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati dovrà essere effettuata con lettera RAR, da inviare entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
4. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di essa può essere applicata e alle procedure di contestazione della stessa devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dal presente contratto collettivo.
5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.
7. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
8. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
9. Se il datore di lavoro e/o il lavoratore adiscono l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.