Articolo 29 – Orario di lavoro

Articolo 29

1. L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.

2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell’attività lavorativa non oltre le ore 19,00 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da accordi territoriali.

4. A norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.

5. Potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:

* a) flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
* b) fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13:00;
* c) un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
* d) una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
* e) fermo restando quanto previsto al comma 10 lettera b “articolazione plurisettimanale” del presente articolo, forme di flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
* f) modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 8, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
* g) modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-IVASS ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizioni dell’art. 9, del presente CCNL;

le suddette intese/accordi dovranno essere sottoscritte da ANAPA e dalle OO.SS. Territoriali firmatarie del presente CCNL.

6. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 26 ore.

7. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.

8. Qualora l’intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore:
– per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese);
– per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese).
Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12 aprile 2007 (data di sottoscrizione del verbale presso il Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.

9. Diverse modalità per l’applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale.

10. Vengono previste le seguenti articolazioni orarie (forme di flessibilità oraria), non cumulabili ed immediatamente esigibili con le modalità di seguito indicate,

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A) UTILIZZO DEL SABATO
a.1 – in alternativa a quanto previsto al secondo comma del presente articolo per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’agenzia, per un massimo di 8 settimane l’anno, le ore di lavoro settimanali potranno essere distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato; il turno antimeridiano del sabato, avrà termine non oltre le ore 13:00.
a.2 – Il lavoro al sabato non è un aumento dell’orario di lavoro individuale, bensì una diversa distribuzione dello stesso nell’ambito settimanale.
a.3 – Il recupero del sabato mattina lavorativo deve avvenire di norma, in una mezza giornata da fruire nella settimana stessa di apertura del sabato. Qualora ciò non sia possibile, tale recupero potrà avvenire in un lasso di tempo non superiore a tre mesi dalla prestazione lavorativa effettuata.
a.4 – Solo su richiesta scritta del lavoratore, il recupero potrà essere effettuato ad ore come riduzione oraria di tutte le giornate lavorative anche in entrata e/o in uscita.
a.5 – I lavoratori che usufruiscano delle previsioni contenute nell’art. 33, legge n. 104/1932 per sé o perché abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap ai sensi della suddetta normativa saranno esclusi dall’utilizzo del sabato lavorativo, salvo che ne facciano espressa richiesta scritta.
a.6 – l’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati all’utilizzo del Sabato almeno 15 giorni prima dell’avvio, dandone contestuale comunicazione scritta anche ad Anapa Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL.

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B) Articolazione PLURISETTIMANALE su cinque giorni
b.1 – in deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’agenzia, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 6 settimane.
b.2 – A fronte della prestazione di ore aggiuntive, individuate nel piano di programmazione annuale, ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
b.3 – Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
b.4 – I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
b.5 – Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito e verrà liquidato con la retribuzione del mese di competenza con il trattamento previsto per la collocazione oraria in cui si è svolto il maggior orario.
b.6 – I lavoratori che usufruiscano delle previsioni contenute nell’art. 33, legge n. 104/1992 per sé o perché abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap ai sensi della suddetta normativa saranno esclusi dall’utilizzo del sabato lavorativo, salvo che ne facciano espressa richiesta scritta,
b.7 – Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione dell’orario plurisettimanale potrà avvenire solo qualora vi sia la presenza del tutor.
b.8 – In caso di mancata fruizione, entro il periodo pianificato, del recupero dell’attività lavorativa prestata in eccedenza nel periodo programmato, verrà corrisposta, entro il mese successivo al termine del periodo pianificato, la retribuzione oraria relativa al maggior lavoro prestato, maggiorata del 30%.
b.9 – L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità almeno 30 giorni prima dell’avvio, dandone contestuale comunicazione anche ad Anapa Rete ImpresAgenzia, che provvederà ad inoltrarlo alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, secondo il fac simile allegato, Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Nota a Verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che il testo contrattuale è finalizzato a permettere alternativamente, a scelta del datore di lavoro, l’utilizzo di 8 sabati lavorativi per dipendente e di 6 settimane di articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro l’anno e quindi non sarà possibile effettuare l’apertura al sabato di cui al comma 10 lettera a) e l’articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro nello stesso anno solare.

Le articolazioni orarie, previste nel comma 10, non possono essere applicate per i lavoratori part-time ai quali si applica la vigente normativa.

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