Articolo 33 – Scatti di anzianità

Articolo 33

1. Gli scatti periodici di anzianità sono corrisposti a partire dal 1° mese di assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1° ed il 15 del mese; dal 1° del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l’assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 e il termine del mese.

2. A far data dal 1° gennaio 2005, gli scatti saranno commisurati al 2,12% dello stipendio

3. Resta salva l’eccezione prevista all’art. 35, comma 1, relativamente all’aumento di riparametrazione.

4. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 15 luglio 1998, gli scatti di anzianità effettiva sono limitati ad un numero massimo di 15, fatte salve le situazioni di miglior favore, in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, sulla base delle quali siano già stati effettivamente corrisposti scatti di anzianità in numero superiore a 15.

5. Gli scatti di anzianità sono biennali.

6. Limitatamente ai dipendenti assunti dopo la data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, la decorrenza degli scatti di anzianità, ferma restando la loro misura complessiva pari a 15, sarà biennale per i primi 8 e triennale per i restanti 7.

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