Articolo 39
1. Nel corso di ogni anno civile (1 gennaio/31 dicembre) il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni civili successivi all’assunzione;
b) giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni civili successivi.
2. Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 31, rimanendo computate come mezza giornata di ferie le giornate semifestive indicate allo stesso art. 31;
3. Tale determinazione è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.
4. Nell’anno di assunzione spetterà al lavoratore un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di quello di pertinenza di cui al punto a) per ogni mese di servizio, computandosi come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l’anno, quanti saranno stati i mesi di servizio prestati nell’anno stesso, oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora egli non possa usufruire delle ferie stesse.
6. I giorni lavorativi di ferie godute verranno computati con arrotondamento per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od inferiore a mezza giornata.
7. Il godimento delle ferie deve avvenire:
a) per almeno 2 settimane (10 giorni lavorativi) consecutive nel corso dell’anno di maturazione;
b) per un periodo di ulteriori 2 settimane (10 giorni lavorativi) possibilmente entro lo stesso anno di maturazione, e comunque entro il termine massimo di diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate;
c) il restante periodo (6 giorni lavorativi di cui alla lettera b) del 1° comma) sarà preferibilmente fruito, anche oltre il termine di cui alla precedente lettera b) ovvero potrà essere sostituito dalla relativa indennità.
8. Per l’anno di assunzione gli scaglioni di godimento, di cui al precedente comma, saranno proporzionalmente ridotti. In tal caso, per quanto riguarda il periodo indicato sub a), esso:
d) in caso di assunzione in epoca precedente quella di fruizione collettiva delle ferie (chiusura dell’agenzia), ovvero in epoca che comunque consenta la fruizione delle ferie nel periodo da maggio ad ottobre, sarà effettivamente fruito nell’ambito dei periodi elencati al presente paragrafo;
e) negli altri casi, potrà essere fruito, a richiesta del lavoratore, entro lo stesso anno di maturazione, ovvero sarà aggiunto al periodo di 2 settimane, maturato nel successivo anno civile, la cui fruizione è obbligatoria nell’ambito dell’anno di maturazione.
9. Il calcolo dell’indennità sostitutiva delle ferie, nei casi in cui è ammessa la corresponsione di tale indennità, avrà luogo con il meccanismo contabile indicato all’art. 31, comma 7.