Articolo 41
1. L’impresa può richiamare in servizio il lavoratore in ferie, prima del termine del periodo di ferie assegnato, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese sostenute, e documentate, per il fatto dell’anticipato ritorno.
2. Nel caso di cui al paragrafo precedente il lavoratore avrà diritto al godimento del periodo di ferie non fruito, in periodo successivo, anche oltre il termine di cui all’art. 39, 7° comma, lett. a). La scelta della collocazione di tale periodo avrà luogo con le stesse procedure indicate al precedente art. 40, 1° comma, lett. da a) ad e).