Articolo 42
1. Nei casi di assenza dal servizio, senza diritto alla retribuzione, il periodo di ferie spettante viene proporzionalmente ridotto. Tale riduzione non si applica in caso di malattia, infortunio sul lavoro, maternità, nell’ambito, per quest’ultima, dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro.
2. I periodi di malattia intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore denunci immediatamente all’azienda la malattia stessa, segnalando gli estremi necessari perché l’azienda possa eventualmente richiedere gli accertamenti di legge. Il lavoratore dovrà successivamente documentare l’evento entro gli stessi termini di cui all’art. 49.
3. Nel caso di cui al paragrafo precedente il lavoratore avrà diritto al rinvio del periodo di ferie non fruito, in periodo successivo, anche oltre il termine di cui all’art. 39, 7° comma, lett. a). La scelta della collocazione di tale periodo avrà luogo con le stesse procedure indicate al precedente art. 40, 1° comma, lett. da a) a d).
4. A norma dell’art. 2109, 3° comma, C.C., non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso.