Articolo 46
1. A tutti i lavoratori verrà concesso, in caso di matrimonio, un periodo continuativo di quindici giorni di congedo retribuito non computabile nel periodo delle ferie annuali.
2. Il periodo di cui al comma precedente sarà fruito in occasione del matrimonio o in altro periodo concordato fra le parti.
3. Il matrimonio sarà comprovato da idonea documentazione.
4. Durante il congedo i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.